![]() Lo statuto
art. 1 E'
costituita a tempo indeterminato un'associazione culturale
denominata SOCIETA' ITALIANA DELLE STORICHE con sede legale in Roma. art. 2 L'Associazione
non ha scopo di lucro e si propone come struttura di
aggregazione che consenta di valorizzare l'esperienza e la soggettività
femminile e di rinnovare ricerca ed insegnamento sulla base di specifici ed
adeguati criteri di rilevanza e di priorità. L'Associazione si propone inoltre
di dare rilievo al patrimonio scientifico e culturale prodotto dalla ricerca
delle storiche, con particolare riguardo alle ricerche condotte nell'ambito
della storia delle donne e delle relazioni di genere. Tra
gli scopi di questa struttura si indica: a) mettere in luce, discutere ed esaminare i problemi
derivanti dall'applicazione nella ricerca di concetti e categorie non formulati
dalle donne; b)
affrontare fonti documentarie che nascono dal percorso conoscitivo delle donne,
esaminando anche tematiche ignorate dal lavoro storico; c)
formulare concetti e categorie nuove, identificare simboli, sottoporre ad esame
critico gli attuali strumenti di lavoro, modificare il contenuto ed il metodo
di trasmissione delle conoscenze tenendo conto delle
esigenze sia di chi fa ricerca sia di chi insegna. La
Società Italiana delle Storiche si propone inoltre: 1)
di coordinare e potenziare i vari ambiti di ricerca, le iniziative, le attività
di sperimentazione didattica e di documentazione che si sviluppano ormai
numerose sia nei luoghi separati delle donne (centri, riviste, librerie, ecc.)
sia nelle sedi di lavoro professionale; 2)
di organizzare ricerche, seminari, convegni, corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione. 3)
di instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi a carattere
locale, nazionale ed internazionale, che siano espressioni autonome di donne
che si occupano di storia e/o che operino nel campo della storia delle donne,
per lo scambio di esperienze e per favorire
collegamenti fra i medesimi organismi; 4)
di svolgere attività editoriale e distribuzione di pubblicazioni periodiche,
librarie, e di opere a stampa attinenti gli interessi
della Società; 5)
di acquisire, gestire, produrre mezzi di informazione
e di comunicazione. art. 3 Le
modalità di adesione alla Società prevedono: Sono
socie le fondatrici e le donne che hanno partecipato alla nascita
dell'Associazione. Sono inoltre socie coloro che svolgono attività di ricerca
nell’ambito delle discipline storiche e della didattica della storia, nonché nel campo della conservazione e valorizzazione delle
fonti bibliografiche e documentarie e che condividono le finalità
dell’Associazione definite nell’art. 2. Esse aderiscono all'Associazione
attraverso la presentazione al Consiglio Direttivo di una domanda scritta nella
quale vengano indicati dati anagrafici, recapiti e
curriculum vitae. Il
versamento della quota associativa perfeziona l'iscrizione, una volta ottenuto
il parere positivo del Direttivo e la delibera
dell'Assemblea. Le socie partecipano all'Assemblea Generale e hanno diritto di
voto attivo e passivo. Le socie devono versare il contributo sociale annuale -
nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo - all'inizio di
ogni esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo dichiara decadute le
socie che non abbiano provveduto al rinnovo annuale
del versamento della quota sociale. Tale decisione dovrà essere ratificata
dall'Assemblea Generale. SOCIE
SOSTENITRICI DELLA SOCIETA' ITALIANA DELLE STORICHE:
Sono socie Amiche della Società Italiana delle Storiche le persone, gli enti o
le istituzioni che nelle forme e nei tempi stabiliti dal Direttivo aderiscano
alle singole iniziative della Società e che la sostengano attraverso contributi
di varia natura. art. 4 Sono
organi dell'Associazione: a)
l'Assemblea Generale delle socie; b)
il Consiglio Direttivo; c)
la Presidente. art. 5 Partecipano
all'Assemblea Generale tutte le socie. L'Assemblea si
riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta
il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne vanga fatta richiesta al
Consiglio da almeno un terzo delle socie. La comunicazione si effettua mediante lettera da inviarsi almeno dieci giorni
prima della data stabilita per la riunione. La comunicazione deve contenere
l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e seconda convocazione e il
luogo della riunione che dovrà essere in Italia. La riunione dell'Assemblea
Generale è valida in prima convocazione solo se è presente la metà delle socie
e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie intervenute. Sono
ammesse deleghe ad altra socia, ma ciascuna socia non
può ricevere più di una delega. Le componenti il
Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe. art. 6 L'Assemblea
Ordinaria con il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti: a)
delibera sulle linee programmatiche di attività
dell'Associazione e sull'indirizzo generale; b)
delibera sui progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione
dal Consiglio Direttivo; c)
approva il bilancio preventivo e consuntivo; d)
nomina le componenti del Consiglio Direttivo; e) nomina la Presidente f)
delibera la sostituzione delle componenti del
Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza
o morte; g)
delibera sull'ammissione di nuove socie; h)
delibera circa la decadenza delle socie; i)
approva il regolamento interno dell'Associazione predisposto dal Consiglio
Direttivo. art.7 L'Assemblea
Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza delle socie: a)
su questioni istituzionali, normative o patrimoniali di carattere straordinario
inerenti la vita dell'Associazione, quali
l'acquisizione di sedi anche in locazione, l'accensione di mutui e la richiesta
di finanziamenti presso Istituti di credito, l'ottenimento di fideiussioni o
avalli da terzi; b)
sulle modifiche da apportare allo Statuto quando queste siano state poste
pubblicamente all'ordine del giorno. L'Assemblea
Straordinaria delibera, con voto favorevole dei tre quarti di tutte le socie lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione. art. 8 Presiede
l'Assemblea Generale una delle componenti designata di
volta in volta dall'Assemblea medesima e svolge funzioni di segretaria un'altra
componente designata dalla Presidente stessa. Tali organi hanno il compito di
regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione od il rifiuto
delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito
verbale sul libro dei verbali, da conservarsi a cura del Consiglio Direttivo. art. 9 Il
Consiglio Direttivo è formato da otto componenti
elette dall'Assemblea Generale. Esse durano in carica tre anni e sono
rieleggibili consecutivamente una sola volta. I verbali del Consiglio Direttivo
sono conservati a cura del Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono valide solo se sono presenti almeno quattro Consigliere.
L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta automaticamente la
decadenza dal mandato. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a
maggioranza semplice delle Consigliere presenti. art. 10 Il
Consiglio Direttivo: a)
provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione in
esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale; b)
propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione
ell'Assemblea secondo le linee programmatiche dell'Associazione stessa; c)
convoca l'Assemblea delle socie; d)
discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo; e) cura la gestione dell'Associazione provvedendo alla
riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla
riscossione dei
crediti; f)
predispone l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea Generale. art. 11 Alla
componente del Consiglio Direttivo che nel corso del
mandato rendesse vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, subentra
la prima delle non elette. La componente subentrata in
carica vi permane sino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di
diritto alla consigliera sostituita. art. 12 Il
Consiglio Direttivo designa tra le sue componenti una
Vice Presidente e una Tesoriera. art. 13 La
Presidente: 1) è
eletta dall’Assemblea generale per tre anni. Il mandato è unico. 2)
ha la legale rappresentanza dell'Associazione; 3)
rappresenta in giudizio l'Associazione; 4)
stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione; 5)
risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto
dell'Associazione; art. 14 La
Vice Presidente. Le
mansioni della Presidente in caso di sua assenza o impedimento, spettano alla
Vice Presidente. Il fatto stesso che la Vice Presidente agisca
in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o
l'impedimento della Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o
responsabilità in merito. art.15 La
Tesoriera. La
Tesoriera cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. La
firma della Tesoriera deve essere apposta obbligatoriamente su ogni atto
contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione. Cura
la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente
riguardano il servizio a lei affidato. art.16 Il
patrimonio dell'associazione è costituito: da beni immobili e mobili, di proprietà o comunque acquistati; dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione; dall'introito delle quote sociali; da contributi ed erogazioni o lasciti da parte di Enti pubblici o di
privati; da redditi patrimoniali. Il
patrimonio della Società sotto qualsiasi forma deve essere destinato
esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo Statuto. art.17 Gli
esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni
anno. art.18 Le
socie possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa. art.19 Per
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di
legge in materia. [approvato il 10 febbraio 1989, modificato dall'Assemblea straordinaria del 21
aprile 2002, dall’Assemblea straordinaria del 28 novembre 2004 e dall’Assemblea
straordinaria del 22 novembre 2008]
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09 settembre 2010
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