Statuto

art. 1
Denominazione, sede, durata, sedi locali

È costituita un’Associazione culturale denominata “SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE ETS” in seguito chiamata per brevità “Associazione”, con sede legale a Roma (RM) presso l’indirizzo risultante dal competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
L’Associazione è disciplinata dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i (Codice del Terzo Settore), dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dagli articoli del presente statuto.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, locali, succursali e rappresentanze su tutto il territorio nazionale per favorire un più intenso scambio tra le socie e progettare un’attività più capillare incollegamento con le istituzioni locali e altre attività associative. Ogni sede locale deve avere una coordinatrice, che tiene i contatti con il Consiglio Direttivo e relaziona all’assemblea delle socie. Le iniziative organizzate dalle sedi locali devono essere preventivamente comunicate al Consiglio
Direttivo e portare la dicitura “SIS, sezione territoriale di competenza”.

art. 2
Scopo e finalità

L’Associazione, stante anche il disposto dell’art. 4 del D.Lgs 117/2017, non persegue fini di lucro.
L’Associazione, nata dal movimento delle donne, si propone di valorizzare la soggettività femminile e la presenza delle donne nella storia; di fornire chiavi di lettura e nuove categorie interpretative, con particolare riferimento al genere. Si propone inoltre di rinnovare la ricerca e l’insegnamento e di promuovere la divulgazione del patrimonio scientifico e culturale prodotto dalle storiche, al fine di modificare l’attuale e unilaterale trasmissione dei saperi contribuendo alla costruzione di una cultura che intrecci parità e differenza.
Scopo primario dell’Associazione è lo svolgimento delle seguenti attività di cui all’art. 5 D.Lgs 117/2017 e precisamente:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) formazione universitaria e post-universitaria;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs 117/2017 costituiscono ulteriori finalità e attività:
a) la promozione della ricerca storica delle donne;
b) la promozione della storia delle donne e delle relazioni di genere all’interno dell’università, anche attraverso l’attivazione di insegnamenti, tesi di laurea, dottorati, post-dottorati, assegni di ricerca, corsi specifici e il coordinamento con altre associazioni disciplinari;
c) la divulgazione della storia delle donne e degli studi di genere all’interno della scuola, al fine di modificare le modalità di trasmissione e formazione del sapere e le gerarchie di genere a questi sottese;
d) la promozione del dibattito pubblico sui temi della storia e della politica delle donne, nonché sugli aspetti e le rappresentazioni delle relazioni di genere;
e) la promozione e il sostegno delle competenze delle socie più giovani e di quelle precarie o prive di un’occupazione, favorendone la valorizzazione nell’ambito dei settori della produzione culturale, della ricerca scientifica e della formazione;
f) l’elaborazione e promozione di progetti di ricerca sul piano regionale, nazionale e internazionale; l’organizzazione di seminari, convegni, corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione;
g) l’instaurazione di rapporti di collaborazione con enti pubblici e organismi scientifici e culturali;
h) la produzione e pubblicazione di ricerche scientifiche anche a carattere periodico attinenti agli interessi dell’Associazione;
i) la raccolta e la valorizzazione delle fonti documentarie prodotte dalle donne, relative alle donne;
l) la promozione della presenza delle donne nell’università e nel mondo della ricerca, al fine di colmare lo squilibrio tuttora esistente tra presenza maschile e femminile, soprattutto ai livelli apicali;
m) ogni altra attività individuata dal Direttivo di natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti di legge, coerente con le finalità sociali, e in considerazione delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

art. 3
Socie

Possono essere socie tutte coloro che svolgono attività di ricerca nell’ambito delle discipline storiche e della didattica della storia, nonché nel campo della conservazione e valorizzazione delle fonti bibliografiche e documentarie, a condizione che condividano lo spirito e gli ideali così come definiti al precedente articolo 2.
Le socie sono tenute alla corresponsione di una quota sociale annuale nella misura fissata dall’Associazione, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e di eventuali Regolamenti.
Le interessate a far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta di iscrizione, motivata e corredata da curriculum vitae. Il Consiglio Direttivo delibera in merito nel termine di sessanta giorni dandone comunicazione alle interessate stesse. L’iscrizione si perfeziona col versamento della quota associativa. Contro l’eventuale motivato diniego di ammissione da parte del Direttivo è possibile proporre appello all’Assemblea.
Le socie possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione anche con una comunicazione telematica contenente una firma digitale indirizzata al Consiglio Direttivo.
La qualità di socia si perde per le seguenti cause:
– esclusione;
– morte;
– recesso.
Si decade dalla qualità di socia per il mancato versamento della quota sociale annuale.
L’esclusione viene votata dall’Assemblea, a seguito di:
– svolgimento di attività incompatibili con gli scopi e/o i principi ispiratori dell’Associazione;
– constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione.
Le socie che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione per le ragioni sopra elencate, non possono richiedere la restituzione delle quote sociali versate e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dalle socie.

art.4
Sostenitori e sostenitrici, amiche e amici

Sostenitrici e sostenitori sono le persone, gli enti o le istituzioni che, in sintonia con l’associazione, contribuiscono agli scopi della stessa mediante pagamento di quota specifica o donazioni di vario tipo;
amiche e amici della SIS sono le persone, gli enti o le istituzioni che, interessate agli scopi dell’Associazione, vogliono ricevere informazioni sulle attività dell’Associazione e le sue pubblicazioni corrispondendo il pagamento di quota specifica.

art. 5
Organi

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale delle socie;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Presidente;
d) la Tesoriera;
e) la/il Revisora/e dei conti o un Collegio sindacale ove ne ricorrano i presupposti di legge o sia volontariamente nominato.
L’Assemblea ha altresì facoltà di nominare dei probiviri.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democrazia e uguaglianza di tutte le socie, le cariche associative sono elettive e tutte le socie possono accedervi.
Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.

art. 6
Assemblea generale delle socie

L’Assemblea è l’organo deliberante e sovrano dell’Associazione.
Partecipano all’Assemblea generale tutte le socie ordinarie in regola col versamento della quota sociale.
Le sue deliberazioni, assunte in conformità con il presente statuto, vincolano tutte le socie.
Essa è convocata dalla Presidente almeno una volta all’anno e ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo delle socie.
La convocazione si effettua mediante comunicazione scritta, anche in forma telematica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e seconda convocazione e il luogo della riunione che dovrà essere in Italia. Al fine di favorire la più ampia partecipazione delle socie, l’assemblea potrà svolgersi anche in via telematica o in modalità mista.
Sono ammesse deleghe. Ciascuna socia può riceverne fino a tre ad eccezione delle componenti del Consiglio Direttivo, che non possono ricevere alcuna delega.

art.7
Seduta ordinaria

L’Assemblea generale in seduta ordinaria è regolarmente costituita secondo i quorum di legge. La riunione è valida in prima convocazione solo se è presente la metà delle socie e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie intervenute.
Con il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti:
a) delibera sulle linee programmatiche di attività dell’Associazione e sull’indirizzo generale;
b) delibera sui progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
c) approva il Bilancio consuntivo e preventivo;
d) elegge le componenti del Consiglio Direttivo;
e) elegge la Presidente;
f) delibera la sostituzione delle componenti del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
g) ratifica l’ammissione delle socie;
h) delibera su eventuali appelli presentati da aspiranti socie non ammesse dal Consiglio Direttivo;
i) approva il regolamento interno dell’Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
l) nomina la/il Revisora/e dei conti o il Collegio sindacale.
L’Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

art. 8
Seduta straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza delle socie sulle modifiche da apportare allo Statuto quando queste siano state poste pubblicamente all’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria delibera, inoltre, con voto favorevole dei tre quarti di tutte le socie, lo scioglimento dell’Associazione

art. 9
Verbali

I verbali delle Assemblee sono redatti da una segretaria nominata all’atto della costituzione delle adunanze e da questa controfirmati insieme alla Presidente. Il Consiglio Direttivo custodisce tali verbali presso la sede sociale e ne garantisce la consultazione alle socie che ne facciano richiesta.
Il Consiglio Direttivo cura altresì la conservazione dei verbali delle proprie riunioni e del libro delle socie presso la sede sociale.
I verbali dell’Organo di controllo sono conservati a cura dello stesso.

art. 10
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di indirizzo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è formato dalla Presidente che lo presiede e da otto socie elette dall’Assemblea Generale. Esse durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Ogni due anni vengono sostituite per elezione le consigliere che sono rimaste in carica quattro anni, salvo diversa decisione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dalla Presidente e, in caso di suo impedimento, dalla Vice Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a cinque giorni.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi per via telematica.
Le riunioni del Consiglio sono valide se risultano presenti almeno la metà (compresa la Presidente) e queste rappresentino la maggioranza semplice delle componenti. L’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta automaticamente la decadenza dal mandato. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice delle Consigliere presenti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria della riunione.

art. 11
Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
b) nominare comitati scientifici e/o tecnici anche per la realizzazione di progetti approvati dall’assemblea;
c) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, quali, in via puramente esemplificativa, stabilire l’ammontare delle quote sociali annuali, accettare donazioni, liberalità e lasciti, compiere operazioni di banca, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui, anche in collaborazione con la Tesoriera;
d) proporre ed elaborare progetti e programmi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, secondo le linee programmatiche dell’Associazione stessa;
e) nominare la Vice Presidente e la Tesoriera;
f) discutere e approvare la bozza del Bilancio preventivo e di quello consuntivo, predisposti con l’assistenza della Tesoriera;
g) predisporre l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
h) valutare e approvare le domande di associazione.
Il Consiglio Direttivo ha altresì le seguenti responsabilità:
a) impostare e approvare le principali politiche e i programmi dell’Associazione in coerenza con i criteri stabiliti dall’Assemblea;
b) assicurare un’efficace direzione strategica dell’Associazione;
c) curare la predisposizione dei Bilanci consuntivi annuali garantendone la coerenza con le linee guida strategiche;
d) garantire l’integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;
e) promuovere le attività dell’Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell’opinione pubblica;
f) curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) proporre all’Assemblea la/il Revisora/e dei conti o l’eventuale Collegio sindacale;
h) promuovere l’assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell’Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all’Assemblea.

art. 12
Sostituzione di componenti del Consiglio Direttivo

Alla componente del Consiglio Direttivo che nel corso del mandato rendesse vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, subentra la prima delle non elette. La componente subentrata in carica vi permane sino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto alla consigliera sostituita e può ricandidarsi nel caso sia stata in carica per un periodo inferiore ai quattro anni.
In caso di assenza, esaurimento o indisponibilità delle non elette si procede a nuove elezioni.

art. 13
La Presidente

La Presidente è eletta dall’Assemblea delle socie, ad essa spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
La Presidente dura in carica quattro anni, il suo mandato è unico.
In caso di assenza o impedimento, viene sostituita dalla Vicepresidente eletta all’interno del Consiglio Direttivo.
La Presidente convoca e presiede l’Assemblea delle socie e le riunioni del Consiglio Direttivo.

art. 14
La Tesoriera

La Tesoriera provvede alla gestione ordinaria dell’Associazione per mezzo della riscossione dei contributi e dei crediti, del pagamento delle spese e delle obbligazioni contratte.
La Tesoriera può compiere tutte le operazioni ordinarie di gestione dei conti correnti intestati all’associazione.
Cura la tenuta e l’aggiornamento dei libri contabili e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio a lei affidato.
La Tesoriera collabora alla predisposizione del bilancio dell’Associazione.

art. 15
L’organo di controllo

L’Organo di controllo rappresentato dal/la Revisora/e dei conti o dal Collegio Sindacale, ove obbligatorio per legge ovvero volontariamente, è nominato dall’Assemblea tra persone di adeguata professionalità.
Tale Organo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo corretto funzionamento.
La/il Revisora/e dei conti o le/i componenti del Collegio Sindacale durano in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea.
La/il Revisora/e dei conti o il Collegio Sindacale rendicontano la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione delle socie contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea.
La/il Revisora/e dei conti o il Collegio Sindacale possono essere invitati a partecipare alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

art. 16
Patrimonio sociale e risorse economiche

Il patrimonio dell’Associazione è stabilito in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione sono costituite:
– dalle quote sociali;
– da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
– da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, che socie, non socie, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
– da contributi di organismi internazionali;
– da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo Statuto.
L’associazione non ha fini di lucro ed è previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra le socie, anche in forme indirette.
Anche nel corso della vita dell’associazione le singole socie non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

 

art. 17
Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

art. 18
Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di una/o o più liquidatrici/tori, anche non socie. Il patrimonio residuo sarà devoluto a enti o associazioni di pari finalità e comunque a fini di utilità sociale.
In mancanza di apposita decisione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

art. 19
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto deve farsi riferimento alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia di Enti di Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e s.m.i.).
Il presente Statuto si compone di numero 19 articoli.

[Approvato il 10 febbraio 1989, modificato dall’Assemblea straordinaria del 21 aprile 2002, dall’Assemblea straordinaria del 28 novembre 2004, dall’Assemblea straordinaria del 22 novembre 2008, dall’Assemblea straordinaria del 31 marzo 2012, dall’Assemblea straordinaria dell’11 aprile 2016 e dall’Assemblea straordinaria del 19 settembre 2022]